Art. 2.
(Istituzione del Comitato anti-spam).

      1. È istituito presso il Garante per la protezione dei dati personali, di seguito denominato «Garante», il Comitato anti-spam, intendendosi con il termine «spam» l'invio o la trasmissione di messaggi elettronici commerciali indesiderati.
      2. Il Comitato anti-spam è presieduto dal presidente del Garante ed è composto da quattro esperti in materia designati dal Garante medesimo, un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico, ad eccezione delle eventuali spese di trasferta, i

 

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cui oneri sono posti a carico del Garante stesso.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante definisce con proprio provvedimento le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato anti-spam.